Skip to content

Sibari

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size    Default color brown color green color red color blue color
Advertisement
Vi Trovate: Home arrow l'Opinione arrow Alfabeto Civile: D come Donna
Skip to content
Alfabeto Civile: D come Donna PDF Stampa E-mail
Scritto da G.Costantino   
mercoledì, 27 luglio 2016 14:55
Image
Virginia Raggi e Chiara Appendino
Appunti di storia di una cittadinanza debole - Dalla Costituzione a Virginia Raggi e Chiara Appendino - In un alfabeto civile alla lettera “d” le parole più ovvie sono “diritti” e “doveri” ma meriterebbero per la loro importanza lo spazio di due lemmi di enciclopedia, una dimensione aliena allo spirito di questo modesto alfabeto civile.

Il concetto di cittadinanza si è affermato con la rivoluzione francese e la dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino e costituisce la base delle democrazie moderne. Il termine cittadino è assunto come soggetto neutro e universale, ma in realtà  privilegia il soggetto maschile. Per molto tempo alle donne sono stati negati la pienezza dei diritti e il riconoscimento di una cittadinanza, che nei fatti è stata solo maschile.

Olympe De Gouges nel 1791 durante la rivoluzione francese aveva denunciato la falsa universalità dei diritti e aveva scritto la “Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina”, ma tale richiesta di riconoscimento le costò la condanna a morte.

Difficile e travagliata, in particolare per le donne italiane, la battaglia per il riconoscimento del diritto femminile alla cittadinanza.

Con il diritto di voto sancito con il decreto del 1° febbraio del 1945, si realizzava l’uguaglianza formale con l’uomo sul piano dei diritti politici ai quali però non corrispondeva la pienezza dei diritti civili.

Le donne possono essere licenziate in seguito al matrimonio (oggi si fanno firmare lettere di licenziamento in bianco);vengono precluse alcune carriere come la magistratura; e permane la differente valutazione morale dei comportamenti dell’uomo e della donna.

Questa difficoltà ad estendere alle donne i diritti propri del cittadino lo si deve al retaggio storico-culturale dell’Italia, dove la cultura cattolica continuava/continua a pesare nelle scelte del legislatore e l’eredità del fascismo, con la sua ambivalenza nei confronti delle donne, sopravviveva alla sua rovinosa caduta.”

 La pari dignità sociale e l’uguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso la troviamo stabilita nell’articolo 3 della Costituzione dopo che nell’assemblea costituente c’era stato un grande dibattito sulla libertà della donna e sul riconoscimento della sua uguaglianza giuridica con l’uomo. Le questioni che crearono maggiori divisioni furono, manco a dirlo, la posizione di capo famiglia dell’uomo, l’indissolubilità del matrimonio e la tutela dei figli cosiddetti illegittimi.

Il conservatorismo culturale e politico dei governi del dopoguerra ha il suo peso anche quando legifera per la protezione delle lavoratrici: la legge del 26 agosto 1950 parla di “tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri” il tema della “madre” si sostituisce all’obiettivo della parità salariale.

La parità della donna sul lavoro pur riconosciuta nell’articolo 37 della Costituzione dovrà attendere una sentenza del tribunale di Milano (30 giugno 1955) per riconoscere il carattere precettivo del contenuto dell’articolo 37, secondo il quale le lavoratrici dovevano avere, a parità di lavoro con gli uomini, pari retribuzioni. Questa sentenza fu “solo” una svolta perché ci  vorranno più di una legge per arrivare alla uguaglianza di remunerazione tra uomo e donna.

Un altro articolo della Costituzione che sancisce la parità tra uomo e donna nella carriere e nelle cariche elettive è il 51 che contiene però un inciso limitativo:”Secondo i requisiti stabiliti dalla legge” questo inciso servì ad escludere le donne da determinate carriere.

Ci vorranno la legge n.66 del ’63 per l’ingresso delle donne in magistratura e la legge 1° aprile 1981 per l’inserimento della donna nella nuova Polizia di Stato.

Nel periodo tra il 1970 e il 1980 vennero approvate le leggi relative al divorzio e all’interruzione di gravidanza, la prima il 1° dicembre 1970 e la seconda il 22 maggio 1978. Quest’ultima di cui tutti ricordano il numero 194 perché sistematicamente osteggiata e ostacolata dalla possibilità dei medici di opporre l’obiezione di coscienza a livelli così alti da rendere inapplicabile la legge. E’ di questi giorni il caso di Trapani dopo che l’unico medico che operava l’interruzione di gravidanza è andato in pensione, alle donne di quel distretto è preclusa la possibilità di abortire. Questo può accadere solo in Italia, in paesi come l’Inghilterra o la Svezia un ginecologo obiettore o non viene assunto in nessuna casa di cura o addirittura gli si preclude la possibilità di diventare medico.

Nel 1975 venne introdotto, con la legge 19 maggio 1975, il nuovo diritto di famiglia che cancella la posizione del marito come capo-famiglia, riconosce definitivamente la libertà e la dignità per entrambi i coniugi e pone fine al patriarcato che aveva caratterizzato fino ad allora la società e i costumi in Italia.

Infine appartiene alla storia e alla cronaca più recente la discussione intorno al problema di una maggiore presenza delle donne nella politica e negli organismi elettivi.

Comunque la si pensi politicamente, come non salutare con soddisfazione la elezione a sindache di due città importanti come Roma e Torino di due giovani donne. La maggioranza dei votanti  ha riposto la sua fiducia in Virginia Raggi e Chiara Appendino. Sarebbe riduttivo e ingeneroso nei confronti e degli elettori e delle elette, attribuire il loro successo ai vaffa di Grillo che ha avuto l’intelligenza, questa sì politica, di mettersi di lato e lasciare la scena al nascente gruppo dirigente del suo movimento.

Giuseppe Costantino

< Precedente   Prossimo >